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Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1 L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni. 2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali. 3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo. |