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Art. 175 Composizione e elezione
1 Il Consiglio federale è composto di sette membri. 2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale. 3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.131 4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.132 131 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 21447589). 132 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 21447589). |