Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione 135
1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze. 2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell’amministrazione federale. 3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione. 135 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3dal 1° set. 2005 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2005 1475; FF 1997I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764e 2004 4228). |