|
Art. 193 Revisione totale
1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale. 2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale. 3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere. 4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate. |