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Art. 197 Disposizioni transitorie successive all’accettazionedella Costituzione federale del 18 aprile 1999 158
1. Adesione della Svizzera all’ONU 1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite159. 2.160 Disposizione transitoria dell’art. 62 (Scuola) Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003161 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all’adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico–terapeutica secondo l’art. 19 della LF del 19 giu. 1959162 sull’assicurazione per l’invalidità). 3.163 Disposizione transitoria dell’art. 83 (Strade nazionali) I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960164 concernente la rete delle strade nazionali (stato all’entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003165 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest’ultime e alla loro capacità finanziaria. 4.166 Disposizione transitoria dell’art. 112b (Promozione dell’integrazione Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003167 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all’adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzioni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni. 5.168 Disposizione transitoria dell’art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili) Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni continuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l’assistenza e le cure a domicilio conformemente all’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946169 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 6.170 7.171 Disposizione transitoria dell’art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) Nei cinque anni seguenti l’accettazione della presente disposizione costituzionale l’agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:
8.172Disposizione transitoria dell’art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri) Entro cinque anni dall’accettazione dell’articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all’articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all’entrata illegale di cui all’articolo 121 capoverso 6. 9.173 Disposizioni transitorie dell’art. 75b (Abitazioni secondarie) 1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione per la costruzione, la vendita e l’iscrizione nel registro fondiario. 2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell’anno che segue l’accettazione dell’articolo 75b e l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione sono nulli. 10.174 Disposizione transitoria dell’art. 95 cpv. 3 Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali. 11.175Disposizione transitoria dell’art. 121a (Regolazione dell’immigrazione) 1 I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinegoziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. 2 Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza. 12.176Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso) La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. 13.177 Disposizione transitoria dell’art. 117b (Cure infermieristiche) 1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti:
2 L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione. 14.178 Disposizione transitoria dell’art. 118 cpv. 2 lett. b (Protezione della salute) L’Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 118 capoverso 2 lettera b da parte del Popolo e dei Cantoni. 15.179 Disposizione transitoria dell’art. 129a (Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese) 1 Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge, il Consiglio federale può emanare le disposizioni necessarie concernenti l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese. 2 A tal fine osserva i principi seguenti:
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per l’attuazione dell’imposizione minima, riguardanti in particolare:
4 Se lo ritiene necessario per l’attuazione dell’imposizione minima, il Consiglio federale può derogare ai principi di cui al capoverso 2. Può dichiarare applicabili i modelli di prescrizioni internazionali e le relative regolamentazioni. Può delegare tali competenze al Dipartimento federale delle finanze. 5 Le disposizioni sull’imposta integrativa sono eseguite dai Cantoni sotto la vigilanza dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale può prevedere un indennizzo per compensare l’onere amministrativo derivante dall’esecuzione di tali disposizioni. 6 Il gettito lordo dell’imposta integrativa spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unità operative sono assoggettate fiscalmente. I Cantoni tengono adeguatamente conto dei Comuni. Il gettito lordo dell’imposta integrativa su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esentate dall’imposta sull’utile spetta al rispettivo ente pubblico. 7 Nell’ambito della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, la quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni è tenuta in considerazione come entrata fiscale supplementare. 8 Se si avvale della competenza attribuitagli nel capoverso 1, entro sei anni dall’entrata in vigore della relativa ordinanza il Consiglio federale sottopone al Parlamento le disposizioni legali sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali. 9 La Confederazione utilizza la propria quota del gettito lordo dell’imposta integrativa, al netto delle maggiori uscite per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri generate da tale imposta, per promuovere ulteriormente l’attrattiva della piazza economica svizzera. 16.180 Disposizione transitoria dell’art. 112 (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. 2 Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all’inizio del secondo anno civile che segue l’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni. 3 La legge assicura che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2000181 158 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 10355157, 20023320). 160 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). 163 L’art. 83 ha un nuovo testo. Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). 166 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). 168 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 20022065, 2003 5745, 2005 849). 170 Questa cifra non è stata utilizzata. 171 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005, in vigore dal 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del 19 gen. 2006 – RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973). 172 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 28 nov. 2010 (DF del 18 giu. 2010, DCF del 17 mag. 2011 – RU 20111199; FF 2008 1649, 2009 4427, 2010 3171, 2011 2529). 173 Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2012, in vigore dall’11 mar. 2012 (DF del 17 giu. 2011, DCF del 20 giu. 2012 – RU 2012 3627; FF 20089557597, 2011 4317, 2012 5909). 174 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30apr. 2013 – RU 2013 1303; FF 20068055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619). 175 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 9 feb. 2014 (DF del 27 set. 2013, DCF del 13 mag. 2014 – RU20141391;FF2011 5663, 20123451,20132756303,20143511). 176 Accettato nella votazione popolare del 7 mar. 2001, in vigore dal 7 mar. 2021 (DF del 19 giu. 2020, DCF 31 mag. 2021 – RU 2021 310; FF 2017 5515; 2019 2519; 2020 4923; 2021 1185). 177 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2021, in vigore dal 28 nov. 2021 (DF del 18 giu. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022240; FF 2017 6626; 2018 6465; 2021 1488, 2022 894). 178 Accettato nella votazione popolare del 13 feb. 2022, in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – RU 2022241; FF 2019 5707; 2020 6165; 2021 2315; 2022 895). 179 Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (DF del 16 dic. 2022, DCF del 12 apr. 2023, DCF del 28 ago. 2023 – RU 2023482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015). 180 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024 (DF del 17 mar. 2023, DCF del 7 mag. 2024 – RU 2024 197; FF 2021 1505; 2022 1485; 2023 781; 2024 996). 181 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784). |