Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 39 Esercizio dei diritti politici
1 La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. 2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. 3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. 4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può superare tre mesi. |