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Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza. 2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. 3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione. |