Art. 61a Spazio formativo svizzero 21
1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. 2 La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. 3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. 21 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006, in vigore dal 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457).* Con disposizione transitoria. |