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Art. 67a Formazione musicale 37
1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù. 2 Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un’armonizzazione degli obiettivi dell’educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie. 3 Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali. 37 Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 – RU 2013435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 30596177, 2013 1015). |