Art.87a Infrastruttura ferroviaria * 5152
1 La Confederazione assume l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. 2 L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:
3 I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli. 4 La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi. 51 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 40035646, 2014 35073511). 52* Con disposizione transitoria. |