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Art. 94 Principi dell’ordinamento economico
1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. 2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. 3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata. 4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali. |