Art. 95 Attività economica privata * 56
1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. 2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera. 3 Per tutelare l’economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all’estero secondo i seguenti principi:
56* Con disposizione transitoria. 57 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 3 mar. 2013 (DCF del 15 nov. 2012 e 30apr. 2013 – RU 2013 1303; FF 20068055, 2008 2225, 2009 265, 2012 8099, 2013 2619). |