1Accettata nella votazione popolare del 6 giu. 1993. Garanzia dell'AF del 22 set. 1994 (FF 1994 I 361, III 1688). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nelle ediz. franc. e ted. della presente Raccolta.
3 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi.
Art. 7
1 L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.10
2 La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale.
3 Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi:
a.
è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni;
b.
beneficia di prestazioni dell’aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse;
c.
non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale;
d.
non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell’organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia;
e.
non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.11
4 Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.12