1Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.
2Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente:
- a.
- contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
- b.
- contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- bbis.1 contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
- c.
- contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.2
1 Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
2 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).