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Art. 150bis
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice 1Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.2 2Il tentativo e la complicità sono punibili. 1 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297). |
