|
Art. 195
3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761). |