1È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
- a.
- Omicidio intenzionale (art. 111);
- b.
- Assassinio (art. 112);
- c.
- Lesioni gravi (art. 122);
- cbis.2
- Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
- d.
- Rapina (art. 140);
- e.
- Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
- f.
- Presa d'ostaggio (art. 185);
- fbis.3
- Sparizione forzata (art. 185bis);
- g.
- Incendio intenzionale (art. 221);
- h.
- Genocidio (art. 264);
- i.
- Crimini contro l'umanità (art. 264a);
- j.
- Crimini di guerra (art. 264c-264h).4
2Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.5
1 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
2 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967). FF 1918 II 1
3 Introdotta dal n. 1 dell'all. 2 al DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
4 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
5 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).