Art. 264g
d. Metodi di guerra vietati
1Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: - a.
- dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
- b.
- utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
- c.
- come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;
- d.
- uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
- e.
- mutila il cadavere di un combattente nemico;
- f.
- come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
- g.
- fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
- h.
- come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
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