|
Art. 265
1. Crimini o delitti contro lo Stato. Alto tradimento Chiunque commette un atto diretto a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione1 o d'un Cantone2, ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri, a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno3. 1 RS 101 |