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Art. 275
3. Messa in pericolo dell'ordine costituzionale. Attentati contro l'ordine costituzionale Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione2 o di un Cantone3, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |