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Art. 282bis
Incetta di voti Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa. 1 Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313). |