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Art. 285
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari 1.1 Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 20084 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 20105 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.6 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.7 1 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 5597 5629; FF 2183, 2007 2457). |
