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Art. 297
Oltraggi a istituzioni internazionali Chiunque pubblicamente offende un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). |