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Art. 304
Sviamento della giustizia 1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena. |