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Art. 320
Violazione del segreto d'ufficio 1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione. 2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile. |