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Art. 329
Violazione di segreti militari 1. Chiunque indebitamente penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall'autorità militare, prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni, è punito con la multa. 2. Il tentativo e la complicità sono punibili. |