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Art. 349e
e. Comunicazione di dati personali a un destinatario domiciliato in uno Stato terzo 1Se i dati personali non possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo tramite i canali consueti della cooperazione di polizia, segnatamente in una situazione d'urgenza, l'autorità competente può eccezionalmente comunicarli a un destinatario domiciliato in questo Stato se:
2Al momento della comunicazione dei dati, l'autorità competente comunica al destinatario che può utilizzarli unicamente per gli scopi da essa fissati. 3L'autorità competente informa senza indugio l'autorità competente dello Stato terzo in merito a qualsiasi comunicazione di dati personali, sempre che lo consideri appropriato. 4Se è un'autorità federale, l'autorità competente informa l'Incaricato senza indugio sulle comunicazioni di dati personali effettuate in virtù del capoverso 1. 5L'autorità competente documenta le comunicazioni di dati personali. Il Consiglio federale disciplina le modalità. 1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |