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Art. 349f
f. Esattezza dei dati personali 1L'autorità competente rettifica senza indugio i dati personali inesatti. 2Informa senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li ha comunicati. 3Indica al destinatario l'attualità e l'affidabilità dei dati personali che comunica. 4Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:
5L'obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 3 o 4 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze. 1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |