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Art. 349g
g. Verifica della liceità del trattamento 1L'interessato può chiedere all'Incaricato di verificare se gli eventuali dati che lo concernono sono trattati in modo lecito qualora:
2Una verifica può essere effettuata unicamente nei confronti di un'autorità federale soggetta alla sorveglianza dell'Incaricato. 3L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 LPDS. 4Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l'Incaricato ordina all'autorità federale competente di porvi rimedio. 5Le comunicazioni di cui al capoverso 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili. 1 Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |