|
Art. 352
c. Protezione dei dati1 1Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. 2La legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi. 3L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati. 1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |