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Art. 354
3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone1 1Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. 2Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:
3I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull'asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri. Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA.6 4Il Consiglio federale:
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |