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Art. 355a
5. Cooperazione con Europol a. Scambio di dati2 1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.3 2La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10-13 dell'Accordo del 24 settembre 20044 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. 3Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale. 4Gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un'autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349b).5 1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859). |