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Art. 355b
b. Estensione del mandato2 Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 20043 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. 1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859). |