1Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1-3:1
- a.
- Ufficio federale di giustizia;
- b.
- autorità della giustizia penale;
- c.
- autorità della giustizia militare;
- d.
- autorità preposte all'esecuzione penale;
- e.
- servizi di coordinamento cantonali.
2Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:2
- a.
- autorità di cui al capoverso 1;
- b.
- Ministero pubblico della Confederazione;
- c.
- Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
- d.
- Aggruppamento Difesa3;
- e.4Segreteria di Stato della migrazione5;
- f.6
- …
- g.
- autorità cantonali di polizia degli stranieri;
- h.
- autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;
- i.7
- autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- j.9
- Ufficio federale del servizio civile10;
- k.11
- organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile;
- l.12
- Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 201113 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
- m.14
- SIC.
2bisLe autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere anche ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoverso 3 lettera c:
- a.
- l'Aggruppamento Difesa15 per l'esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM16, per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM, per l'esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
- b.17
- le autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LMSI;
- c.
- le autorità della giustizia penale per l'attuazione di procedimenti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a);
- d.
- i servizi di coordinamento cantonali e l'Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell'ambito della gestione del casellario;
- e.
- le autorità preposte all'esecuzione penale per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c).18
2terLe autorità di cui ai capoversi 2 lettere c-l e 2septies possono consultare le sentenze che contengono l'espulsione soltanto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 determina quello applicabile alla consultazione.19
2quater L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica regolarmente all'Aggruppamento Difesa, ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 365 capoverso 2 lettere n-q, i seguenti dati, registrati in VOSTRA, concernenti persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:20
- a.
- le sentenze penali per un crimine o un delitto;
- b.
- le misure privative della libertà;
- c.
- le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari.21
2quinquiesSono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2quater che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.22
2sexiesLa comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2quinquies possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e il casellario.23
2septies Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.24
3Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza25, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.
4I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e, j, l e m.26
4bis…27
4terPer verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.28
5Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.
6Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:
- a.
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- b.
- il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
- c.
- la collaborazione con le autorità interessate;
- d.
- i compiti dei servizi di coordinamento;
- e.
- il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
- f.
- la sicurezza dei dati;
- g.
- le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
- h.
- la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
2 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
3 Nuova espr. giusta il n. 2 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
4 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
5 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.
6 Abrogata dal n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).
7 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
8 RS 120
9 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.
11 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).
12 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
13 RS 312.2
14 Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
15 Nuova espr. giusta il n. 2 dell'all. alla LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
16 RS 510.10
17 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
18 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
19 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
20 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
21 Originario cpv. 2ter. Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU 2009 6617; FF 2008 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).
22 Introdotto dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
23 Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
24 Originario cpv. 2sexies. Introdotto dall'art. 34 n. 1 e 36 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).
25 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
26 Nuovo testo giusta l'art. 87 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
27 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). Abrogato dal n. II 1 della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1883; FF 2014 5749).
28 Introdotto dall'art. 34 n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3953; FF 2009 7113).