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Art. 369
Eliminazione dell'iscrizione 1Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d'ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:
2I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta. 3Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.3 4Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d'ufficio dopo:
4bisLe condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 14 DPMin sono eliminate d'ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1-4 non sia possibile.7 4terLe condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM8 sono eliminate dʼufficio dopo dieci anni.9 4quater Le condanne unicamente a un'interdizione o a un divieto secondo gli articoli 67 capoversi 2-4 o 67b del presente Codice oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2-4 o 50b CPM sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.10 4quinquiesLe condanne unicamente a un'interdizione o a un divieto secondo l'articolo 16a DPMin sono eliminate d'ufficio dopo sette anni.11 5I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua. 5bisLe sentenze che contengono l'espulsione rimangono iscritte nel casellario giudiziale sino alla morte dell'interessato. Se l'interessato non dimora in Svizzera, la sentenza è eliminata dal casellario giudiziale al più tardi cento anni dopo la sua nascita. Se acquisisce la cittadinanza svizzera, otto anni dopo la naturalizzazione l'interessato può presentare una domanda di eliminazione della sentenza secondo i termini di cui ai capoversi 1‒5.12 6Il termine decorre:
7Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato. 8I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati. 1 Introdotta dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669). |