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Art. 375
3. Lavoro di pubblica utilità 1I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità. 2L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. 3La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. |