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Art. 386
1. Misure preventive 1La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. 2Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1. 3Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni. 4Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive. 1 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l'O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723). |