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Art. 389
Prescrizione 1Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore. 2Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato. |