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Art. 118
2. Interruzione della gravidanza. Interruzione punibile della gravidanza 1Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno2 a dieci anni. 3La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 4Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285). |
