|
Art. 178
Prescrizione 1Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni.1 2Per l’estinzione del diritto di querela vale l’articolo 31.2 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513). |