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Art. 179sexies
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini 1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla. Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale2, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. 1 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). |