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Art. 185
Presa d’ostaggio 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà. 3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita. 4.2Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a). 5. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.3 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032). |