Art. 19
Incapacità e scemata imputabilità 1Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. 2Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. 3Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b e 67e.1 4I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato. 1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). |