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Art. 230bis
Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni 1Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:
2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 1 Introdotto dall’all. n. 1 della L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). |