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Art. 233
Propagazione di parassiti pericolosi 1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l’agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. |