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Art. 236
Commercio di foraggi adulterati 1Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. 2La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza. 3I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti. |