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Art. 237
Perturbamento della circolazione pubblica 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua o nell’aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni. 2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. |