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Art. 259
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza 1Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 1bisLa pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.2 2Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032). |