Art. 264a
Crimini contro l’umanità
c. Riduzione in schiavitù
d. Sequestro di persona
e. Sparizione forzata di persone
f. Tortura
h. Deportazione o trasferimento forzato
i. Persecuzione e apartheid
j. Altri atti inumani
1Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili: a. Omicidio intenzionale - a.
- uccide intenzionalmente una persona;
b. Sterminio - b.
- uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;
- c.
- si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
- d.
- priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
- e.
- nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
- 1.
- priva la persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
- 2.
- si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
- f.
- infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
g. Lesione dell’autodetermi- nazione sessuale - g.
- stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- h.
- deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
- i.
- lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
- j.
- commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,
è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. 2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
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