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Art. 264f
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato 1Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno. |